Per capire se vi siano i requisiti per avere o meno diritto a una delle possibili agevolazioni dobbiamo partire con il definire lo stato di handicap e di tutte le conseguenze che questo può avere.
Per fare ciò riportiamo quanto indicato in modo semplice e dettagliato nel sito www.dirittierisposte.it.

Le definizioni di persona con handicap sono molteplici, ma qui faremo riferimento alla definizione che ne da la legge italiana: "è persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione". 
Questa definizione è contenuta nella legge per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (Legge n. 104/1992), la quale disciplina anche le agevolazioni lavorative, fiscali e sociali di cui queste persone beneficiano.

  • Cosa è l’handicap
  • Chi può presentare domanda per il riconoscimento dell’handicap
  • A chi si presenta la domanda per il riconoscimento dell’handicap
  • Chi riconosce l’handicap
  • Come si ottiene il riconoscimento dell’handicap - Iter Le agevolazioni in generale
  • Permessi e congedi lavorativi
  • Agevolazioni fiscali – figli a carico
  • Agevolazioni fiscali – veicoli
  • Agevolazioni fiscali – spese sanitarie e mezzi di ausilio
  • Visita sanitaria di revisione

Cosa è l’handicap

Per handicap si intende una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione della persona. Questa è la definizione contenuta nella Legge per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (Legge n. 104/1992), la quale disciplina anche le agevolazioni lavorative, fiscali e sociali di cui queste persone beneficiano.
Le agevolazioni sono di portata maggiore, e sono previste priorità di intervento, se l’handicap è considerato grave (cd. handicap con connotazione di gravità), cioè quando la minorazione ha ridotto l’autonomia personale (in base all’età di ognuno), in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.

Chi può presentare domanda per il riconoscimento dell’handicap

La richiesta per il riconoscimento dell’handicap può essere presentata:

  • dall’interessato;
  • da chi rappresenta legalmente la persona con handicap (genitore, o tutore nel caso degli interdetti);
  • da chi ne cura gli interessi (il curatore nel caso degli inabilitati).

A chi si presenta la domanda per il riconoscimento dell’handicap

La richiesta di riconoscimento dell’handicap va presentata all’INPS territorialmente competente. Dal 1° gennaio 2010 la presentazione della domanda avviene in modo informatizzato ed è necessario coinvolgere, in prima battuta, il medico curante. 

Chi riconosce l’handicap

L’handicap è riconosciuto dall’ASL che decide in materia attraverso una specifica Commissione. La Commissione è composta da un medico specialista in medicina legale che assume le funzioni di presidente e da due medici di cui uno scelto prioritariamente tra gli specialisti in medicina del lavoro. Dal 1° gennaio 2010, la Commissione è integrata da un medico INPS quale componente effettivo.
In sostanza, la composizione della Commissione è la medesima prevista per l’accertamento dell’invalidità civile, ma è integrata da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare. 

Come si ottiene il riconoscimento dell’handicap - Iter

La presentazione della domanda per il riconoscimento dell’handicap si articola in due fasi:

  • ottenere il rilascio del certificato introduttivo dal medico curante; 
  • presentare la domanda vera e propria all’INPS.

Il medico curante dovrà compilare appositi modelli di certificazione predisposti dall’INPS nei quali indicherà la natura delle minorazioni della persona. I medici devono essere “accreditati” presso il sistema richiedendo un PIN poiché il certificato va compilato al computer ed inviato telematicamente.
Successivamente bisognerà presentare la domanda vera e propria all’INPS. Anche questa domanda dovrà essere inoltrata in via telematica a cura della persona che richiede il riconoscimento dell’handicap.
Al termine della compilazione della domanda, la procedura informatica propone la data della visite e indica eventuali altre date disponibili per l’accertamento presso la Commissione ASL.
La data di convocazione alla visita viene comunicata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all’indirizzo comunicato ed è visibile sul sito internet dell’INPS. In questa lettera sono riportati i riferimenti della prenotazione (data, orario, luogo di visita), la documentazione da portare all’atto della visita (documento di identità, certificato firmato dal medico certificatore, altra documentazione sanitaria, ecc.).
Se il richiedente non si presenta alla visita, verrà riconvocato in seguito. Se, invece, non si presenta per due volte, sarà considerato rinunciatario e la sua domanda perderà efficacia. Può accadere che il richiedente non sia nelle condizioni di presentarsi all’ASL per sottoporsi alla visita della Commissione. Questo si verifica tutte le volte in cui il trasporto comporta un grave rischio per l’incolumità e la salute della persona. In questi casi è possibile richiedere la visita domiciliare.
La visita avviene presso la Commissione ASL competente che, dal 1° gennaio 2010, è integrata con un medico dell’INPS. La Commissione accede al fascicolo elettronico contenente la domanda e il certificato medico. Il richiedente può farsi assistere, durante la visita, da un suo medico di fiducia.
Al termine della visita, viene redatto il verbale elettronico, riportando l’esito. Il verbale definitivo viene inviato alla persona dall’INPS. Oltre al verbale completo e contenente tutti i dati, viene inviato al richiedente anche un verbale contenente solo il giudizio finale per gli usi amministrativi (ad esempio la presentazione al datore di lavoro per la concessione delle agevolazioni lavorative).
Contro il verbale della Commissione ASL che riconosce o meno l’handicap, la persona può presentare ricorso.
Per informazioni più dettagliate sull’iter, quali:

  • come si presenta la domanda;
  • quando e come si fa la visita all’ASL;
  • come si richiede la visita domiciliare;
  • l’esito della visita e il verbale;
  • come si presenta il ricorso contro il verbale;

consultare la scheda invalidità civile. Una legge del 2009 ha, infatti, stabilito che il procedimento per l’accertamento dell’invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità è attribuito all’INPS ed ha rivisto, uniformandole, le modalità di presentazione delle domande di accertamento, la valutazione sanitaria, la concessione delle prestazioni e il ricorso in giudizio. 

Le agevolazioni in generale

La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative. Le agevolazioni previste dalla legge (vedi paragrafi successivi) sono essenzialmente di natura lavorativa e fiscale, e si applicano anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. 

Permessi e congedi lavorativi

Tra le principali agevolazioni previste dalla legge, ci sono quelle lavorative. Il lavoratore portatore di handicap, o i lavoratori che assistono familiari con handicap, possono usufruire di permessi lavorativi retribuiti e di specifici congedi.
Il lavoratore con handicap grave può usufruire di due ore di permesso retribuito al giorno, oppure decidere di utilizzare 3 giorni al mese o 18 ore mensili (per un approfondimento v. scheda permessi per lavoratori con handicap).
I genitori, i coniugi, i parenti ed affini entro il secondo grado (e nei casi previsti dalla legge anche entro il terzo grado) della persona con handicap grave, hanno diritto di assentarsi dal lavoro per garantirgli assistenza per 3 giorni al mese o, in alternativa, per 18 ore al mese.
Il coniuge, i genitori, i figli e i fratelli e sorelle della persona con handicap grave, possono inoltre usufruire di uno speciale congedo e assentarsi dal lavoro per un periodo di due anni. Il congedo può essere fruito anche in maniera frazionata e, tra i requisiti richiesti dalla legge, vi è quello della convivenza con il disabile.
Per poter usufruire di questi permessi e congedi, la condizione essenziale è che il disabile sia stato accertato persona con handicap in situazione di gravità, cioè la condizione prevista dall’art. 3, comma 3, della Legge n. 104 del 1992 (il certificato medico dovrà citare questi estremi di legge). Infatti, non sono sufficienti altre situazioni di handicap o altri certificati come, ad esempio, quelli di invalidità seppure con diritto all’accompagnamento.

Agevolazioni fiscali – figli a carico

La legge prevede una detrazione dall’Irpef per la persona che ha a suo carico familiari con handicap. L’importo della detrazione varia in funzione del reddito: diminuisce più il reddito è alto e si annulla quando il reddito complessivo arriva a 95.000 euro all’anno (per la detrazioni dei figli), e a 80.000 euro (per quelle del coniuge e degli altri familiari).
Per ogni figlio portatore di handicap fiscalmente a carico spetta la detrazione Irpef pari a 1.620 euro

Agevolazioni fiscali – veicoli

  • Le agevolazioni previste per l’acquisto e l’utilizzo dei veicoli sono:

    detrazione Irpef del 19% della spesa sostenuta per l’acquisto (la detrazione spetta una sola volta nel corso di un quadriennio e spetta anche per le spese di riparazione);
  • Iva agevolata al 4% sull’acquisto;
  • esenzione dal bollo auto;

esenzione dall’imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà.
Possono usufruire delle agevolazioni le persone con handicap grave che hanno forti limitazioni della capacità di deambulazione o affette da pluriamputazioni, i non vedenti e i sordi, i disabili con handicap psichico titolari dell’indennità di accompagnamento ed anche i disabili con ridotte o impedite capacità motorie, ma per questi ultimi i benefici suddetti sono concessi solo a condizione che il veicolo acquistato sia appositamente adattato.
L’aliquota agevolata si applica solo per gli acquisti effettuati direttamente dal disabile o dal familiare di cui egli è fiscalmente a carico (per essere considerato “fiscalmente a carico” il disabile deve avere un reddito complessivo annuo non superiore a 2.840,51 euro). 
Restano esclusi dall’agevolazione gli autoveicoli intestati ad altre persone, a società commerciali, cooperative, enti pubblici o privati (anche se specificamente destinati al trasporto di disabili).
Per le soglie massime di spesa e per la tipologia di veicoli ammessi, consultare il sito dell'agenzia delle entrate.
La Corte di Cassazione ha inoltre stabilito che i disabili regolarmente muniti di contrassegno per invalidi possano circolare su tutto il territorio nazionale con qualsiasi veicolo nelle ZTL, con il solo ed esclusivo onere di esporre il contrassegno sul veicolo. 

Agevolazioni fiscali – spese sanitarie e mezzi di ausilio

Sono interamente deducibili dal reddito complessivo del disabile: le spese mediche generiche e le spese di assistenza specifica quali, ad esempio, quelle sostenute per l’assistenza infermieristica e riabilitativa. 
Per determinate spese sanitarie e per l’acquisto di mezzi di ausilio è riconosciuta, invece, una detrazione dall’Irpef del 19%. Le principali spese per le quali è prevista questa detrazione sono: 
il trasporto in ambulanza del disabile;

  • l’acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti e di apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale;
  • l’acquisto di arti artificiali per la deambulazione;
  • la costruzione di rampe per l’eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne alle abitazioni e/o per l’adattamento dell’ascensore per renderlo idoneo a contenere la carrozzella;
  • l’acquisto di sussidi tecnici e informatici (ad esempio computer, fax ecc.) rivolti a facilitare l’autosufficienza e le possibilità di integrazione dei portatori di handicap.

Per l’acquisto di mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione e al sollevamento dei disabili è inoltre riconosciuta l’aliquota Iva agevolata del 4%; anziché quella ordinaria del 21% (22% dal 1° ottobre 2013).
Ai fini dell’ottenimento delle suddette deduzioni e detrazioni, i disabili, riconosciuti tali dalla legge n. 104 del 1992, possono attestare la sussistenza delle condizioni personali richieste anche mediante autocertificazione. Per quanto invece riguarda la documentazione delle spese, occorre conservare il documento fiscale rilasciato da chi ha effettuato la prestazione o ha venduto il bene (fattura, ricevuta, quietanza).

Visita sanitaria di revisione

La legge n. 114 del 2014 (recepita dall'INPS con circolare n. 10 del 23 gennaio 2015) ha introdotto alcune modifiche in materia di visite sanitarie di revisione, sia per lo stato di handicap sia per lo stato di invalidità civile. Prima di tale normativa si decadeva dallo status di invalido civile o portatore di handicap alla scadenza dei relativi verbali di accertamento anche se l’interessato era in attesa di visita di revisione. Per cui accadeva che il soggetto invalido o con handicap perdeva i benefici connessi allo status (agevolazioni lavorative e fiscali) in attesa di una nuova visita, la quale, spesso, veniva effettuata con molto ritardo.
Ora, la legge prevede che nel caso in cui sia prevista nel verbale una data di rivedibilità, si conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura, anche dopo la data di scadenza del verbale. Inoltre viene definita la competenza esclusiva dell’Inps nella convocazione a visita nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità. Non è più la persona, quindi, a doversi attivare per richiedere una nuova visita ma spetta all’INPS convocare il cittadino, e spetta sempre all’INPS effettuare la visita; in questa visita l'INPS potrà confermare o revocare lo status di handicap od invalidità civile, ma potrà anche pronunciarsi su un eventuale aggravamento di quest'ultima.