ultimo aggiornamento settembre 2016

LEGGE 5/2/1992 n. 104

Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate
Principi generali

La presente legge detta i principi dell'ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza della persona handicappata.
Essa costituisce inoltre riforma economico-sociale della Repubblica, ai sensi dell'art. 4 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5.
Ulteriori modifiche sono state apportate alla legge 104 con la Legge 21 maggio 1998, n. 162 concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave e con la legge 28 gennaio 1999 nr 17 concernenti i "Nuovi interventi a favore degli studenti universitari in situazione di handicap" 

LEGGE N. 104


LEGGE 21/5/1998 n. 162

Misure di sostegno in favore di persone con handicap grave
La legge andra' a modificare e ad integrare gli articoli 13 e 16 della legge 104/92, concernente i diritti delle persone handicappate. 

A distanza di cinque anni dalla legge 104 è emersa la necessità di sollecitare regioni ed enti locali alla programmazione di nuovi interventi indirizzati verso soggetti con gravi e permanenti limitazioni della propria autonomia personale.

 

Gli scopi dell'iniziativa legislativa sono, in sostanza, due: 
a) evitare ingiustificati ricoveri di handicappati gravi mediante adeguati sostegni alle famiglie, e
b) garantire alle suddette persone il diritto, nei limiti del possibile, ad una vita indipendente. 

A scopo informativo e per le valutazione di competenza, si riporta qui di seguito il testo coordinato degli articoli della legge 104/92, così come risultante dalle integrazioni apportate dalla legge 162/98.

CIRCOLARE DELLA LEGGE N. 162/98


LEGGE 28/01/1999 n.17

Nuovi interventi a favore degli studenti universitari in situazione di handicap.

Le principali novità previste dal nuovo testo legislativo sono:
la possibilità, per le Università, di stipulare convenzioni con centri specializzati, per l'acquisto di sussidi particolari e per l'addestramento all'uso degli stessi; 
la presenza di un tutor, che aiuti lo studente in situazione di handicap, ove occorra anche nell'impostazione di piani di studio del tutto personalizzati; 
la possibilità, come avviene nelle scuole medie di primo e di secondo grado, di effettuare prove equipollenti; 
la presenza, presso ogni Università, di un docente responsabile del coordinamento, del monitoraggio e del supporto di tutte le iniziative a favore degli studenti in situazione di handicap; 
una somma di 10 miliardi, destinata a finanziare tali servizi.

LEGGE N. 17/99