LEGISLAZIONE

Ecco alcuni sintetici suggerimenti!

ESENZIONI TICKET
per avere l'esenzione dal pagamento ticket per esami diagnostici e medicine, si può avere:
l'esenzione per malattia (e quindi esenzione solo per i farmaci e gli esami che si prescrivono per la miastenia), e questo si ha facendo richiesta alla propria ULSS con una lettera del neurologo in cui dichiara che la persona è affetta da miastenia. La ULSS le assegnerà il codice di esenzione per la malattia con l'elenco degli esami di cui si è esenti. Ogni volta che il medico curante dovrà prescrivere tali esami o gli stessi farmaci (mestinon, cortisone), basterà fargli indicare sulla ricetta medica quel codice.
l'esenzione per invalidità, se viene riconosciuta una percentuale di invalidità civile, che può essere anche meno del 50%, si può avere l'esenzione per i farmaci e gli esami che non sono inseriti nell'elenco di cui prima. Purtroppo non tutte le prescrizioni mediche "necessarie" per la miastenia rientrano nella lista di esenti per cui si ricorre all'invalidità civile.


RIDUZIONE ORARIO DI LAVORO
Per poter avere una riduzione dell'orario di lavoro, essere inseriti nelle liste speciali del collocamento nel cercare un lavoro, ecc. , si dovrà avere una percentuale di invalidità dal 67 % in su.

Basterebbe avere 67% di invalidità e si può far richiesta al proprio datore di lavoro di riduzione orario lavoro (part-time) e non può non essere concesso (per legge).

La legge 140 certifica/riconosce lo stato di handicap della persona (cosa diversa dall'invalidità) e quindi la possibilità di usufruire di maggiori permessi per visite, esami ecc. Però c'è un problema: non tutte le commissioni di invalidità ritengono che la miastenia sia un handicap fisso. Essendo una malattia che si può tenere sotto controllo l'handicap non è costante, fisso e quindi non riconosciuto come tale.

Comunque si consiglia di vedere la Legge N° 68 del 12 marzo 1999 (norme per il diritto al lavoro dei disabili) e le Leggi N° 140 del 5/02/19992 e N° 162 del 21/05/1998 (misure di sostegno in favore di persone con handicap grave). Può andare al sito del Parlamento Italiano: www.parlamento.it/parlam/leggi


DEDUCIBILITA' FISCALI DELLE EROGAZIONI LIBERALI

Si informa che l'Associazione Miastenia è iscritta al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato (codice N° PD0707) ed è, quindi, una ONLUS di diritto. Per tale motivo chiunque volesse dare dei contributi a Questa Associazione, potrà poi detrarre tali somme nella sua dichiarazione dei redditi, nei limiti e con le modalità stabilite per legge (Art. 15, c1, lett. i-bis, DPR 917/86; Art. 14, DL 35/05 come convertito da L. 80/05; Art. 100, c2, lett. h, DPR 917/86).
Si può dedurre le donazioni a favore di ONLUS nella misura del 10% del reddito imponibile e fino ad un massimo di € 70.000= l'anno.
Perché ciò sia possibile si prega di tener presente queste regole:
" la quota di iscrizione, a norma di Legge, NON PUO' essere detratta nella dichiarazione dei redditi;
" la detrazione è possibile SOLO se l'erogazione/contributo/donazione è effettuata tramite versamento bancario o postale, con carte di credito, di debito, prepagate, assegni circolari e bancari intestati all'Associazione. Questo perché ci sia trasparenza e per avere effettiva documentazione dell'avvenuta donazione;
" quando si versa una somma di cui una parte è la quota associativa e una parte è donazione/contributo, si deve specificare SEMPRE nelle note del versamento (es.: si fa in posta un bollettino di versamento di € 30,00=; sulle annotazioni del bollettino si dovrà scrivere: € 20,00 quota associativa + € 10 contributo).