LEGGE 28/01/1999
n. 17
Nuovi interventi a favore degli studenti
universitari in situazione di handicap .
Le principali novita' previste dal nuovo testo
legislativo sono:
la possibilita', per le Universita', di stipulare convenzioni con centri
specializzati, per l'acquisto di sussidi particolari e per l'addestramento
all'uso degli stessi;
la presenza di un tutor, che aiuti lo studente in situazione di handicap,
ove occorra anche nell'impostazione di piani di studio del tutto personalizzati;
la possibilita', come avviene nelle scuole medie di primo e di secondo
grado, di effettuare prove equipollenti;
la presenza, presso ogni Universita', di un docente responsabile del
coordinamento, del monitoraggio e del supporto di tutte le iniziative
a favore degli studenti in situazione di handicap;
una somma di 10 miliardi, destinata a finanziare tali servizi.
|
Scarica il testo
della legge 17/99 >>>
|
Art. 1.
1. All'articolo 13 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è aggiunto,
in fine, il seguente comma:
" 6 -bis. Agli studenti handicappati iscritti all'università
sono garantiti sussidi tecnici e didattici specifici, realizzati anche
attraverso le convenzioni di cui alla lettera b) del comma 1, nonché
il supporto di appositi servizi di tutorato specializzato, istituiti
dalle università nei limiti del proprio bilancio e delle risorse
destinate alla copertura degli oneri di cui al presente comma, nonché
ai commi 5 e 5 -bis dell'articolo 16".
2. All'articolo 16 della 5 febbraio 1992, n. 104, il comma 5 è
sostituito dal seguente:
" 5. Il trattamento individualizzato previsto dai commi 3 e 4 in
favore degli studenti handicappati è consentito per il superamento
degli esami universitari previa intesa con il docente della materia
e con l'ausilio del servizio di tutorato di cui all'articolo 13, comma
6 -bis . è consentito, altresí, sia l'impiego di specifici
mezzi tecnici in relazione alla tipologia di handicap , sia la possibilità
di svolgere prove equipollenti su proposta del servizio di tutorato
specializzato".
3. All'articolo 16 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dopo il comma
5 è aggiunto il seguente:
" 5 -bis. Le università, con proprie disposizioni, istituiscono
un docente delegato dal rettore con funzioni di coordinamento, monitoraggio
e supporto di tutte le iniziative concernenti l'integrazione nell'ambito
dell'ateneo".
torna
su
Art. 2.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a
lire 10 miliardi annue a decorrere dal 1999, ferme restando le risorse
specificamente assegnate agli atenei fino alla data di entrata in vigore
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si provvede mediante corrispondente
riduzione della proiezione per l'anno 1999 dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per il 1998, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo
alla Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché, a decorrere
dall'anno 2000, mediante finalizzazione di apposita quota a valere sul
fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui
all'articolo 5, comma 1, lettera a) , della legge 24 dicembre 1993,
n. 537.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
torna
su